La Regione Marche promuove la conservazione e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico in attività da almeno 40 anni. Inoltre sono stati emanati i nuovi criteri per la concessione di contributi al settore apistico.
Con la Legge Regionale 4 Aprile 2011 n.5, la Regione Marche ha stabilito che, in collaborazione con i Comuni, dovranno essere individuati i locali storici, quali le osterie, le locande, le taverne, le botteghe e gli spacci di campagna. Una volta iscritti nell’elenco regionale, i locali potranno collocare all’esterno dell’esercizio un logo, predisposto su indicazioni della Giunta, recante la dicitura “Locale Storico Marche”. Gli stessi esercizi verranno inseriti in una guida dei locali storici e potranno accedere a contributi regionali per progetti d’intervento volti al recupero ed alla valorizzazione dei locali stessi. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché i termini per la presentazione delle domande verranno stabiliti dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge finanziaria annuale. Per quanto attiene i criteri per l’individuazione ed il censimento dei locali dovrà essere adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n.5 del 4/4/2001, apposito regolamento a cura della Giunta Regionale; dopodiché, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, i Comuni dovranno trasmettere alla Giunta Regionale l’elenco degli esercizi storici ubicati nel proprio territorio. I locali storici che beneficeranno dei contributi saranno vincolati, per 5 anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d’uso. Le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale nonché i cittadini, possono indicare ai Comuni i locali meritevoli di essere censiti.
Per quanto riguarda i contributi al settore apistico, con la delibera della Giunta Regionale n.501 dell’11/4/2011 sono stati emanati i nuovi criteri per la concessione di contributi finalizzati all’incentivazione della pratica ed alla diffusione dell’allevamento apistico moderno, con particolare riguardo all’ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici nonché all’acquisto di nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici. In precedenza hanno beneficiato di tali contributi soltanto gli imprenditori agricoli professionali (IAP), ma tale vincolo ha fortemente limitato l’utilizzo delle risorse disponibili; pertanto, al fine di riproporre un nuovo bando per utilizzare le risorse residue pari a 164.809,24 €, sono stati riscritti i criteri di ammissibilità agli aiuti, soprattutto per quello che riguarda la tipologia dei beneficiari e le priorità di accesso. Detti criteri sono elencati nell’allegato A alla Delibera e possono essere così riassunti:
-Tipologia di spesa ammissibile: investimenti nelle aziende apistiche in particolare per acquisto di nuove macchine ed attrezzature;
-Soggetti beneficiari: imprenditori agricoli produttori apistici singoli od associati, apicoltori professionisti la cui redditività possa essere dimostrata con una valutazione delle prospettive e che possiedano le qualifiche e le competenze professionali adeguate da dimostrare al momento della presentazione di richiesta di liquidazione. Tutte le aziende agricole dovranno rispondere ai requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
-Priorità: 1) imprenditori agricoli apicoltori di età inferiore a 40 anni – 2) cooperative agricole tra apicoltori – 3) cooperative agricole avente tra le attività principali anche l’apicoltura – 4) società agricole di capitali e persone – 5) imprenditori agricoli apicoltori – 6) apicoltori professionisti (in ciascuna delle categorie elencate sarà data preferenza alle aziende apistiche aderenti al marchio regionale QM);
-Contributo concedibile: pari al 50% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate ed al 40% nelle altre zone, elevabile fino al 55% ed al 45% per i giovani apicoltori, a condizione che gli investimenti siano effettuati entro 5 anni dall’insediamento. L’importo massimo dell’investimento non può superare il limite di 20.000€ per aziende singole e di 40.000€ per aziende associate nel caso di investimenti fissi ed il limite di 10.000€ per aziende singole e di 20.000€ per aziende associate nel caso di investimenti mobili.
Per eventuali approfondimenti:
- Legge Regionale 4 Aprile 2011 n.5
- Delibera Giunta Regionale n.501 dell’11/4/2011